mercoledì 3 luglio 2013

Certificazione energetica - Regolamento per la qualificazione dei certificatori

E’stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Ai  fini dell'attività di certificazione energetica sono  riconosciuti come soggetti certificatori:
-       i tecnici abilitati;
-       gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
-       gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
-       le società di servizi energetici (ESCO).
I requisiti necessari per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
-       il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea
-       l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
-       la frequenza di corsi di formazione (minimo 64 ore) sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’AmbienteNel particolare caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, i tecnici devono dichiarare di non essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. 
Il Regolamento  stabilisce i contenuti minimi e la durata minima dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione.
Da non sottovalutare il fatto che l’attestato di certificazione energetica assume  valore di atto pubblico (art. 481 del Codice Penale), con la conseguente responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive l’atto.

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